Bonus fiscale per imprese che acquistano beni strumentali

operai catena

L’articolo 18 del DL 91/2014 ha introdotto un bonus fiscale consistente in un credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi nel periodo compreso tra il 25/06/2014 e il 30/06/2015.

Soggetti beneficiari

L’agevolazione compete ai soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese individuali, società di persone, società di capitali) titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro (individuate dal D. Lgs. 334/99 modificato dal D. Lgs. 238/05) soltanto se è documentato l’adempimento delle prescrizioni e degli obblighi posti dal suddetto D. Lgs. 334/99.

Investimenti agevolati

Il credito d’imposta spetta per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (si veda l’allegato presente in calce alla circolare).

Si tratta di apparecchiature e macchinari utilizzati per:

  • impieghi generali: macchine e attrezzature per ufficio (a esclusione di computer e unità periferiche), ascensori, attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, sistemi di riscaldamento, macchinari e apparecchi di sollevamento e movimentazione ecc.
  • agricoltura e silvicoltura: trattori agricoli e altri macchinari per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia ecc.
  • formatura di metalli e altri materiali: macchine utensili per la lavorazione di metalli, legno pietra e altri materiali ecc.
  • impieghi speciali: macchine per la metallurgia, macchine per l’industria alimentare, tessile, della carta e del cartone, delle materie plastiche e della gomma ecc.

Il credito d’imposta è riconosciuto se gli investimenti effettuati hanno i seguenti requisiti:

  1. sono destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
  2. sono di importo unitario non inferiore a 10.000 euro;
  3. la spesa viene sostenuta nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) e il 30 giugno 2015.

Ammontare del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15% dell’eccedenza delle spese sostenute rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco nei 5 periodi d’imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti effettuati dal 26 giugno 2014 al 31 dicembre 2014; 2010-2014 per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015).

È possibile escludere dalla media il periodo d’imposta in cui l’importo degli investimenti è stato maggiore.

Possono usufruire del credito d’imposta anche le imprese costituite da meno di 5 anni: l’art. 18 comma 2 del D.L. n. 91/2014 prevede infatti che:

  • le imprese che sono in attività da meno di 5 anni calcolano la media degli investimenti facendo riferimento ai periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore del D.L. n. 91/2014 (o a quello successivo per gli investimenti effettuati nel 2015), con possibilità di escludere dalla media il periodo d’imposta in cui l’investimento è stato maggiore;
  • le imprese costituite dopo il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2014) calcolano il credito d’imposta sulla base dell’importo complessivo degli investimenti effettuati in ciascun periodo d’imposta.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (Ires, Irpef) né del valore della produzione ai fini Irap.

Modalità di utilizzazione

Il credito d’imposta per i nuovi investimenti va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, e va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di riconoscimento del credito e dei periodi d’imposta successivi in cui il credito viene utilizzato.

La prima quota è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento: per esempio, nel caso di un macchinario acquistato il 30 novembre 2014, il relativo credito d’imposta è utilizzabile a partire dal 1 gennaio 2016.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 e non è soggetto al limite di cui all’art. 1 comma 53 della Legge n. 244/2007 (in base al quale i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro).

Revoca dell’agevolazione

Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui:

  • l’imprenditore cede a terzi o destina i beni acquistati a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto;
  • i beni oggetto di investimento sono trasferiti in strutture produttive situate fuori dal territorio dello Stato (anche se appartenenti allo stesso soggetto beneficiario dell’agevolazione) entro i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi di cui all’art. 43 comma 1 del D.P.R. n. 600/1973.

In questi casi, il contribuente deve versare il credito d’imposta entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle cause di revoca del beneficio.

Inoltre, ai sensi dell’art. 18, comma 8 del D.L. n. 91/2014, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo del credito d’imposta, aggiungendo sanzioni e interessi, nel caso in cui accerti a seguito di controlli:

  • l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta;
  • il mancato rispetto di una delle condizioni poste dall’art. 18 del D.L. n. 91/2014 per la fruizione del credito;
  • l’inammissibilità dei costi per i quali si è usufruito del credito d’imposta.

Allegato – “Divisione 28, tabella ATECO 2007”

MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili motori a combustione interna

Turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)

Apparecchiature fluidodinamiche

Altre pompe e compressori

Altri rubinetti e valvole

Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)

Cuscinetti a sfere

ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

Forni, fornaci e bruciatori

Caldaie per riscaldamento

Altri sistemi per riscaldamento

Ascensori, montacarichi e scale mobili

Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli

Carriole

Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

Cartucce toner

Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)

Utensili portatili a motore

Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; di condizionatori domestici fissi

Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)

Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)

Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (incluse parti e accessori)

Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico

Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)

Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA

Trattori agricoli

Altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI

Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)

Macchine per la galvanostegia

Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca

ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI

Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)

Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri

Altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

Macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per

maglieria (incluse parti e accessori)

Macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)

Macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

Macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili

Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento

Apparecchiature per l’allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento

Altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)